Art. 1.

      1. Tutte le prestazioni effettuate da un pubblico dipendente, per pubblico interesse, al di fuori delle normali attività di ufficio sono comunque considerate prestazioni effettuate per servizio e i proventi da esse derivanti sono incamerati dall'erario.
      2. Al dipendente che ha prestato la sua opera al di fuori degli specifici doveri dell'ufficio cui è preposto è corrisposta, oltre a un rimborso spese per gli eventuali oneri sostenuti, una indennità giornaliera correlata al grado o alla funzione secondo i parametri vigenti nella pubblica amministrazione.